Art. 8.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada promosse da soggetti pubblici e privati).

      1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche di strada attraverso la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo di artisti di strada, nonché attraverso il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada sul territorio di competenza, quale momento di espressione culturale, di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche e di sviluppo del turismo culturale.
      2. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che, con carattere di continuità svolgono attività artistica di strada, effettuando almeno cinquanta

 

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giornate recitative che, per la specificità dell'attività svolta, possono essere attestate con documentazione diversa dal borderò.
      3. Con apposito regolamento, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli artisti di strada, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
      4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati alle regioni che effettuano, a tale scopo, una programmazione degli interventi oggetto del finanziamento.
      5. Una quota dei contributi assegnati alle regioni ai sensi del comma 4 deve essere destinata al sostegno di attività realizzate da giovani artisti di strada.